(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane nonche' a tutte quelle imprese che provvedono nelle giornate di domenica e nelle giornate festive alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.