(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.   La   presente  legge  si  applica  alle  imprese  in  possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956,  n.
1002,  che  provvedono  al  ciclo completo della lavorazione del pane
nonche' a tutte quelle  imprese  che  provvedono  nelle  giornate  di
domenica  e nelle giornate festive alla vendita, previo completamento
della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.